lunedì 17 settembre 2012

Acqua: per una legge di iniziativa popolare


Tutela, governo e gestione pubblica del ciclo integrato dell’acqua è la proposta di legge regionale di iniziativa popolare messa a punto dal Coordinamento calabrese acqua pubblica Bruno Arcuri

La legge - è scritto al secondo comma dell’articolo 1 - “si prefigge l’obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale”. Nella sostanza si tratta di rispettare la volontà dai cittadini al referendum di due anni fa che a larghissima maggioranza dei votanti espresse il rifiuto della privatizzazione della gestione della fornitura dell’acqua: “La gestione del servizio idrico integrato - è quanto si afferma infatti al secondo comma dell’articolo 4 - è sottratta al principio della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari progressivi basati su criteri di equità e solidarietà”.
Di seguito il testo della proposta di legge regionale
REGIONE CALABRIA
PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE 
“Tutela,  governo e  gestione pubblica del ciclo integrato dell’acqua”
(art. 39 comma 1, art. 10 comma 3 dello Statuto Regione Calabria e Legge Regionale n°13 del 05 aprile 1983)

Articolo 1
 (Finalità)

1. La presente legge detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico della Regione Calabria.

2. La presente legge si prefigge l’obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Articolo 2
(Principi generali)

1. L’acqua è un bene naturale ed un diritto umano universale. La disponibilità e l’accesso individuale e collettivo all’acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona.

2. L’acqua è un bene finito, indispensabile all’esistenza di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.

3. L’uso dell’acqua per l’alimentazione e l’igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell’acqua per il consumo umano.

4. L’uso dell’acqua per l’agricoltura e l’alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3.

5. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore conforme alla normativa dell'Unione europea fornito dall’autorità competente e installato a cura dell’utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall’autorità stessa.

6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale è delegata ad emanare il Regolamento di Attuazione della presente legge.

Articolo 3
(Principi relativi alla tutela e alla pianificazione)

1. Per ogni bacino idrografico ed eventuali sottobacini è predisposto un bilancio idrico entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il bilancio idrico è recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell’acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente.

2. I bilanci idrici di bacino e i criteri per la loro redazione si basano sui principi contenuti nella Direttiva 60/2000/CE al fine di assicurare:

a) il diritto all’acqua;

b) l’equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;

c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall’articolo 14 della Direttiva 2000/60 CE in materia di “informazione e consultazione pubblica”.

4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità, così come stabilite all’articolo 2, commi 3 e 4, e alla definizione del bilancio idrico di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d’uso delle risorse idriche.

5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all’acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse soddisfacendo in particolare il principio “chi inquina paga”, così come previsto dall’articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE. Per esigenze ambientali o sociali, la Regione e gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell’acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell’acqua anche in presenza di remunerazione dell’intero costo.

6. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.

7. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite “destinabili all’uso umano”, non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l’ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.

8. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l’anno 2015 come previsto dalla Direttiva 60/2000/CE attraverso:

- il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;

- l’uso corretto e razionale delle acque;

- l’uso corretto e razionale del territorio.

9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall’autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l’esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.

10. I piani d’ambito di cui all’articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all’uso potabile può essere rilasciata se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.


Articolo 4 
(Principi relativi alla gestione del servizio idrico)

1. In considerazione dell’esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale (art. 43 Costituzione), il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale di interesse generale.

2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso  risorse regionali e meccanismi tariffari progressivi basati su criteri di equità e solidarietà.

Articolo 5 
(Ambiti di Bacino Idrografico) 

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli Ambiti di Bacino Idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti Ambiti di cui all'articolo 3, disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. Le Autorità degli Ambiti di Bacino Idrografico concorrono, in coordinamento tra loro e con la Regione Calabria, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine, la Regione Calabria dovrà rilasciare alle Autorità d’Ambito di Bacino Idrografico le concessioni per le grandi derivazioni di acque sotterranee e superficiali affioranti nei rispettivi Bacini Idrografici. Tali concessioni potranno eventualmente essere rilasciate anche in modalità cointestata con altre Autorità di Bacino Idrografico interferenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata a scopi idropotabili.

3. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi Ambiti di Bacino Idrografico all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2, definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d'Ambito interessate. Nella regolazione delle interferenze che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture, deve essere assicurato il mantenimento dell'unitarietà gestionale degli schemi medesimi senza tuttavia violare i principi di cui agli articoli 2 e 3 che saranno sempre assicurati di concerto con tutte le Autorità di Bacino concessionarie delle derivazioni.

4.  Ad ogni Ambito di Bacino Idrografico partecipano gli enti locali il cui territorio ricade, anche parzialmente, all'interno del bacino idrografico.

5. Gli Ambiti di Bacino Idrografico si organizzano sulla base di una Convenzione di Cooperazione Tipo da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che conterrà comunque i seguenti principi:

a) alle assemblee decisionali dell'Ambito di Bacino Idrografico, per quanto attiene la determinazione e la revisione dei piani d'ambito, la determinazione e la revisione delle tariffe e l'esame a consuntivo della gestione del servizio idrico integrato, i delegati degli enti partecipano col vincolo di mandato delle assemblee elettive del proprio ente di appartenenza;

b) ogni determinazione delle assemblee decisionali dell'Ambito di Bacino Idrografico, diversa da quelle di cui alla lettera a), è soggetta a ratifica da parte delle assemblee elettive dei singoli enti facenti parte dell'Ambito di Bacino Idrografico;

c) in attuazione di quanto stabilito all'articolo 9, vengono sostenute e promosse forme di partecipazione degl’abitanti e dei lavoratori del servizio idrico integrato alla pianificazione, alla  programmazione, alla gestione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato.

d) fermi restando il diritto alla disponibilità e all'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile, la salvaguardia della risorsa e la sua utilizzazione secondo criteri di solidarietà, pur nell'ambito  di una gestione coordinata della risorsa a livello di bacino idrografico, resta in capo ad ogni singolo ente il diritto a provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio.

Articolo 6 
 (Governo pubblico del ciclo integrato dell’acqua)

1. Al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, fermo restando quando stabilito all'articolo 5, comma 4, lettera d), la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.

2. Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell’art. 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell’art. 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.

Articolo 7
(Costituzione dell’azienda pubblica regionale “ABC Calabria”)

1. Con la presente legge è istituita l’azienda pubblica regionale denominata “ABC Calabria” (di seguito ABCC) quale gestore regionali delle acqua per uso civile, irriguo ed industriale.

2. L’ABCC è amministrata in forma di azienda speciale di diritto pubblico regionale, la cui costituzione e gestione è regolata dai successivi artt. 8, 9 e 10.

3. L’ABCC, ai sensi dell’art. 2 della presente legge, è un soggetto di diritto pubblico, non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio. Gli eventuali avanzi di gestione sono finalizzati al miglioramento del servizio idrico integrato secondo i principi e le modalità di gestione previste dalla presente legge.

4. L’ABCC subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti attivi e passivi (????) alla società di gestione del sovrambito “So.Ri.Cal. S.p.A”, istituito con Legge Regionale 10/1997, conservandone tutti i compiti istituzionali, compatibilmente con i principi e gli obiettivi posti dalla presente legge.

5. L’ABCC è costituita dalla data di pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione Calabria ed entra in funzione, centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione Calabria e comunque successivamente all’adozione del regolamento previsto dall’art. 2 comma 6 e dello statuto previsto all’art. 7 comma 6 della presente legge.

6. La Giunta Regionale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva lo statuto dell’azienda pubblica regionale ABCC.

7. Il Consiglio Regionale, entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, dovrà approvare lo statuto dell’ ABCC.

8. Lo statuto, finalizzato a disciplinare la governance dell’azienda pubblica regionale, nelle sue articolazioni funzionali e strutturali e a regolare la gestione pubblica e partecipata del servizio idrico integrato, dovrà basarsi sul presente dettato legislativo e dovrà recepire il regolamento di attuazione di cui all’articolo 2, comma 6.

Articolo 8
(Organi di governo dell’azienda pubblica regionale “ABC Calabria” )

1. L’amministrazione dell’azienda è affidata al consiglio di amministrazione.

2. Entro trenta giorni dall’approvazione dello statuto dell’azienda pubblica regionale ABCC la Giunta Regionale, nomina il presidente e il vicepresidente del consiglio d’amministrazione e altri tre membri del consiglio, indicati dall’assemblea dei sindaci con le modalità previste dai successivi commi.

3. Il Presidente della Regione Calabria convoca, con preavviso non inferiore a venti giorni, l’assemblea plenaria dei comuni calabresi, composta dai sindaci, o eventualmente loro delegati, ed è presieduta dal membro più anziano d’età.
Ogni Sindaco esprimerà un numero di voti in proporzione al numero dei cittadini residenti nel proprio Comune accertati dall’ultimo censimento ufficiale.
Ciascun sindaco non potrà esprimere più di due preferenze.
Si intendono eletti i tre candidati che al primo scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi con le medesime modalità.

4. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del consiglio d’amministrazione sono scelti fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore dell’organizzazione e gestione delle risorse idriche.

5. Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, lo statuto di cui all’art. 7 comma 6 dovrà prevedere le cause di impedimento originario o sopravvenuto alla nomina e di incompatibilità, garantendo comunque il rispetto dei principi di prevenzione e divieto di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e di autonomia e distinzione tra politica e amministrazione.

6. Il regolamento di attuazione di cui all’art. 2 comma 6 dovrà prevedere forme concrete di partecipazione alla fase elettiva degli organi di governo dell’ABCC da parte dei lavoratori del servizio idrico integrato e dei abitanti dei singoli comuni partecipanti all’assemblea plenaria.

7. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del consiglio d’amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati per una sola volta, anche non consecutiva.

8. Le attribuzioni, il funzionamento e le indennità del presidente e del consiglio d’amministrazione sono disciplinati dallo statuto dell’azienda pubblica regionale.

9. Lo statuto dovrà prevedere altresì l’istituzione di un collegio dei revisori dei conti, disciplinandone le modalità di composizione e funzionamento.

Articolo 9
(Governo partecipativo del servizio idrico integrato)

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, l’ABCC e gli altri enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che individuino strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato, agli abitanti del territorio, alle associazioni ambientaliste, alle associazioni dei consumatori, ai sindacati e ai comitati di cittadini.

2. Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 267/2000 gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli Statuti dei Comuni in linea con quanto contenuto nel presente testo di legge.

3. L’ABCC garantisce la più ampia diffusione degli atti relativi alla gestione del Servizio Idrico Integrato nonché della relazione annuale approvata dal collegio dei revisori dei conti.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce i contenuti della Carta Regionale del Servizio Idrico Integrato, al fine di riconoscere il diritto all’acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La carta regionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.

5. Le forme e le modalità più idonea a garantire il diritto alla partecipazione attiva ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio, sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione di cui all’art. 2 comma 6.

Articolo 10
(Poteri di vigilanza e controllo)

1. L’ABCC è sottoposta alla vigilanza della Regione Calabria.

2. Il Consiglio Regionale, sentita la Giunta Regionale, può in ogni momento disporre controlli per accertare il funzionamento e la gestione dell’ABCC, che consente il più ampio accesso ai propri uffici, strutture, impianti e atti prestando la necessaria collaborazione.

3. Il Consiglio Regionale può revocare, con provvedimento motivato, il presidente, il vicepresidente e i singoli membri del consiglio di amministrazione.

4. Il Consiglio Regionale, su proposta della giunta può deliberare lo scioglimento degli organi collegiali dell’ABCC.

5. La revoca e lo scioglimento, in ognuna delle ipotesi previste, sono disposti in caso di gravi e persistenti violazioni di legge o di regolamento, nonché di gravi irregolarità nel funzionamento e nella gestione dell’ABCC, ovvero in caso di perdurante inerzia dell’organo amministrativo.

6. Il Presidente della regione dispone in ordine alla revoca, sentita la Giunta Regionale.

7. La revoca del presidente dell’ABCC non determina lo scioglimento del consiglio d’amministrazione e degli altri eventuali organi collegiali previsti nello statuto, salvo che non sia altrimenti disposto.
Lo scioglimento del consiglio di amministrazione determina sempre la revoca del presidente e del vicepresidente.

8. Nel caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione, sentita la Giunta Regionale, nomina un commissario straordinario per il disbrigo degli affari correnti ed avvia le procedure per la ricostituzione del consiglio di amministrazione, che si devono concludere entro novanta giorni dall’atto di scioglimento.
Oltre tale termine, il commissario resta in carica sino a quando non sia ricostituito il consiglio di amministrazione con i soli poteri di ordinaria amministrazione dell’azienda pubblica regionale.

9. Il Regolamento di Attuazione di cui all’art. 2 comma 6 garantirà poteri di controllo e vigilanza attiva ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio.

Articolo 11
(Il personale di servizio)

1. Il personale in servizio presso la So.Ri.Cal. S.p.A., alla data di costituzione dell’azienda pubblica regionale “ABC Calabria”, transita nell’organico della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti.
Nell’attuazione di tale progetto sono assicurate le relazioni sindacali.

2. Il medesimo personale verrà articolato sul territorio utilizzando le strutture, le sedi, gli impianti ed il personale già in capo alla So.Ri.Cal. S.p.A.
Articolo 12
(Adeguamento degli atti per l’erogazione del servizio idrico integrato)

1. La Regione Calabria adegua tutti gli atti per l’erogazione del servizio idrico integrato nel territorio della Regione Calabria alle disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore e comunque successivamente all’adozione del regolamento e dello statuto, rispettivamente previsti dall’art. 2 comma 6 e art. 7 comma 6 della presente legge.

Articolo 13
(usi e copertura finanziaria del servizio idrico integrato)

1. Si definisce uso domestico ogni utilizzo d’acqua atto ad assicurare il fabbisogno individuale per l’alimentazione e l’igiene personale.
2. L'erogazione giornaliera per l’alimentazione e l’igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito è pari a 50 litri per persona e viene erogata a titolo gratuito.
3. L'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona.
4. Per le fasce di consumo domestico superiori a 50 litri giornalieri per persona, la copertura dei costi del servizio idrico sarà garantita tramite un sistema tariffario progressivo basato su criteri di equità e solidarietà.
5. L’erogazione gratuita del quantitativo minimo di cui al comma 2 è posta a totale carico della Regione Calabria.

Articolo 14
(Istituzione di un fondo regionale per la ripubblicizzazione)

1. Al fine di favorire la gestione del servizio idrico integrato tramite soggetti di diritto pubblico è istituito, presso la Regione Calabria, un apposito fondo di spesa denominato “Fondo regionale per la ripubblicizzazione”.
2. Possono beneficiare delle risorse del Fondo di cui al comma 1, le Aziende Speciali e Consorzi tra Comuni che subentrano alle precedenti gestioni del Servizio Idrico Integrato effettuate tramite società di capitale.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di una adeguata voce di bilancio nell’esercizio finanziario relativo all’anno di entrata in vigore del presente testo di legge e nell’esercizio finanziario del biennio successivo.
4. Le modalità di accesso al fondo ed i criteri di assegnazione sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione di cui all’art. 2 comma 6.

Articolo 15
(Istituzione di un fondo regionale per garantire il diritto all’acqua)

1. Per garantire la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a meccanismi di mercato a tutti i cittadini residenti nella Regione e in funzione della finalità di garantire il livello essenziale di accesso all’acqua per soddisfare i bisogni produttivi della collettività, è istituito un fondo regionale per il diritto all’acqua.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di un adeguata voce di bilancio nell’esercizio finanziario relativo all’anno di entrata in vigore del presente testo di legge ed in quello del biennio successivo.

3. Le modalità di accesso al fondo ed i criteri di assegnazione sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione di cui all’art. 2 comma 6.

Articolo 16
(Istituzione di un fondo regionale di solidarietà internazionale)

1. Al fine di concorrere ad assicurare l’accesso all’acqua potabile a tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito il Fondo Regionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di sostegno all’accesso all’acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l’esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato attraverso il prelievo in tariffa di 0.01 euro per metro cubo di acqua erogata a cura del gestore del servizio idrico integrato.

3. Le modalità di accesso al fondo ed i criteri di assegnazione sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione di cui all’art. 2 comma 6.

Articolo 17
 (Abrogazione)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili o in contrasto con la presente legge.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni vigenti.

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