sabato 15 settembre 2012

Basta con questi Consorzi di bonifica!

”Il Comitato Per la modifica della legge regionale n. 11/2003 in materia di bonifica ha iniziato la raccolta delle firme per la presentazione al Consiglio Regionale di una proposta di legge d'iniziativa popolare per la di modifica della suddetta legge.
La proposta popolare di modifica della L.R. n. 11/2003, ed in particolare dell’art. 23, com. 1, lett. a), si è resa necessaria per tentare di correggere i criteri in base ai quali vengono determinati i contributi consortili.
Infatti attualmente la legge prevede che, se in un comprensorio di un consorzio di bonifica calabrese ricade un terreno, esso viene tassato per coprire le spese relative al “conseguimento dei fini istituzionali” del consorzio, a prescindere se il terreno abbia ricevuto o meno dei benefici derivanti da opere ed attività di bonifica, come invece richiederebbe la normativa nazionale e i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di bonifica.
Pertanto attualmente, molti terreni consorziati classificati "asciutti", vengono tassati per mantenere in vita i consorzi di bonifica, senza ricevere nessun beneficio diretto derivante dall'attività di bonifica.
La raccolta delle firme, iniziata a settembre a Bisignano, si è estesa ad altri centri della Calabria dove da un po’ di tempo stanno arrivando cartelle di Equitalia relative al 2007 che impongono un pagamento di un contributo a persone che con le attività (a proposito quale sono?) del consorzio hanno ben pochi rapporti.
Riportiamo di seguito il testo dell’appello e la proposta di legge.

Sei stanco di ricevere cartelle di pagamento da Equitalia inerente al tributo di bonifica nelle zone cosiddette “asciutte” senza ricevere nessun beneficio dall’ente Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino?
Sei stufo di inoltrare ricorsi alla Commissione Tributaria per contestare un ingiusto tributo da pagare “ai soli fini istituzionali” (come recita il comma 1, lettera A, della Legge Regionale 11/2003) senza avere la certezza dell’accoglimento dello stesso e aspettando tempi lunghissimi nell’eventualità di una sentenza a tuo favore?
Ti sei seccato di continuare a pagare 35 euro per ogni ettaro del tuo terreno asciutto risultante anche impervio, dissestato, privo di una viabilità interpoderale, spesso classificato come macchia mediterranea e senza alcun servizio mai erogato dal Consorzio di Bonifica a salvaguardia del territorio rurale nel corso degli anni?
In futuro vuoi cambiare il destino delle tue tasche e non pagare più tributi ingiusti come quello imposto dalla Legge Regionale 11/2003 al comma 1, lettera A, (per i tributi imposti nelle zone classificate “asciutte” a soli fini istituzionali)?
Sottoscrivi, allora, la petizione d’iniziativa popolare con proposta di modifica alla Legge Regionale del 23 luglio 2003 n. 11 secondo quanto segue in nota:

Art.1
1.        Il comma 1 dell’art. 23 della legge regionale 23 luglio 2003 n. 11 è sostituito dal seguente:
1. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell’ambito di un comprensorio di bonifica sono tenuti al pagamento del contributo consortile per il conseguimento dei fini istituzionali del medesimo e per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b).Tale contributo è dovuto soltanto a fronte di effettiva fruizione dei benefici diretti derivanti dall’attività di bonifica agli immobili ricadenti nel perimetro di contribuzione, così come stabilito nei Piani di Classifica elaborati ai sensi dell’art. 24 della presente legge.
1. bis. Sono esentati dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.

I banchetti per la raccolta firme li potrai trovare tutte le domeniche del mese di settembre al Viale Roma di Bisignano, la mattina a cominciare dalle ore le 10.30 oppure la sera dopo le ore 20 ma anche negli altri periodi e in altri luoghi fino al mese di dicembre in data e luogo da stabilire, naturalmente, volta per volta.



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Questo il testo dell'articolo 23 della legge regionale 11 del 2003
Art. 23
(Contributi consortili di bonifica e piano di classifica)

1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:
a)      per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.

3. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura.

4. I Consorzi, a tal fine, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvedono al censimento degli scarichi esistenti di cui al precedente comma 3 e alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettera c), definendone i canoni in ragione dei benefici ed i termini di rivalutazione degli stessi.

5. Le somme a tale titolo riscosse andranno a sgravio delle spese consortili addebitabili, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi.

6. I contributi consortili di bonifica costituiscono  oneri reali sugli immobili e sono riscossi,
insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all’albo
previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituito con DM 11/9/2000 n. 28,
nel rispetto delle normativa vigente in materia di affidamento di servizi. La riscossione coattiva èeffettuata secondo quanto  disposto  dall’articolo 52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997  e con le
procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per come previsto dall’articolo
4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265.





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