LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 21-08-2007 REGIONE CALABRIA Norme in materia di usi civici.


LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 21-08-2007 REGIONE CALABRIA
Norme in materia di usi civici.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA N. 15
del 16 agosto 2007
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 5 del 29 agosto 2007

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
                  CAPO I
Disposizioni generali
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a disciplinare
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di

gestione delle terre civiche.
2. La Regione tutela e valorizza i terreni di uso civico e le proprietà
collettive, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali

assicurandone le potenzialità produttive.
3. I terreni di uso civico e le proprietà collettive sono altresì strumenti
per la salvaguardia ambientale e culturale e per la preservazione del

patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale della Calabria.
4. La Regione assicura la partecipazione dei Comuni alla programmazione ed al
controllo dell’uso del territorio ai fini della tutela delle esigenze comuni

delle popolazioni locali.
5. La legge, in attuazione dell’art. 118 della Costituzione e degli artt. 2
lett. e), e 46 dello Statuto regionale, opera il conferimento ai Comuni di

tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi
delle comunità locali nella materia degli usi civici, ove non sussista un

interesse sovra comunale.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, gli usi civici sono intesi:
a) diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali diritti
spettanti a una collettività locale su terreni e loro pertinenze e accessioni,

di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il
diritto di proprietà privata;

b) diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti
spettanti a una collettività locale, di uso e godimento secondo la

destinazione dei beni, su terreni appartenente al comune, frazione o
associazione.
2. Si intendono altresì:
a) liquidazione degli usi civici, il procedimento volto all’adozione del
provvedimento amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame

consistente nel diritto di uso civico;
b) verifica demaniale, il procedimento amministrativo volto alla ricognizione
delle terre appartenenti al comune, frazione o associazione, al fine di

accertare l’esercizio e il titolo di occupazione da parte di singoli, che
abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo;

c) legittimazione, il procedimento volto all’adozione del provvedimento
amministrativo di
sanatoria dell’occupazione abusiva da parte di privati su terre di uso civico

appartenenti al
comune, frazione o associazione e all’imposizione di un canone enfiteutico;

d) reintegrazione, il procedimento volto all’adozione del provvedimento
amministrativo di recupero del bene oggetto di usi civici all’uso collettivo,

liberandolo dell’occupazione abusiva da parte di privati;
e) affrancazione, l’atto con cui un terreno viene liberato del canone
enfiteutico.
ARTICOLO 3
(Regime giuridico)
1. Gli usi civici costituiscono diritto inalienabile, imprescrittibile e in
usucapibile della comunità locale alla quale appartengono.

2. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti speciali a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
3. Ai beni di uso civico e ai diritti di uso civico su terre private, sono
applicabili, rispettivamente, le norme previste per i beni demaniali dello

Stato e della Regione e per i diritti demaniali su beni altrui disciplinati
dall’art. 825 del Codice civile, in quanto applicabili e in quanto non

derogate dalle norme della presente legge.
4. I diritti di uso civico sono insensibili alle vicende amministrative del
comune o della frazione, quali soppressioni, fusioni o aggregazioni, che,

pertanto, non cagionano l’estinzione degli usi civici.
5. I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica
prevista dagli articoli 131 e seguenti del Codice dei Beni culturali e del

paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
ARTICOLO 4
(Regolamento regionale)
1. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro90 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione

consiliare, sono adottate le norme di attuazione della presente legge.
2. Sino all’approvazione
continuano ad applicarsi
le nome del RD 26/2/1928
con le disposizioni
della presente legge.
del regolamento regionale,
n. 332, in quanto compatibili
ARTICOLO 5
(Regolamenti locali)
1. I comuni, nella cui circoscrizione esistono terreni di uso civico, entro 90
giorni dall’entrata in vigore del regolamento regionale e nel rispetto dello

stesso, emanano ai sensi, dell’art. 2, comma 4 della legge regionale 12 agosto
2002, n. 34 il regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle

funzioni loro attribuite e per la gestione delle terre di uso civico ovvero
adeguano quello vigente, ove necessario, alle disposizioni della presente

legge.
2. Il regolamento locale per l’uso dei terreni di uso civico disciplina
inoltre:

a) l’esercizio collettivo degli usi civici da parte della comunità locale
relativamente al contenuto, ai limiti e all’eventuale corrispettivo a carico

degli utenti;
b) le eventuali modalità, forme e condizioni di concessione onerosa per uso
esclusivo delle terre civiche, a fini di sfruttamento produttivo;

c) le modalità di imposizione e riscossione di canoni e corrispettivi
nell’ambito della regolamentazione regionale, finalizzate a consentire la

copertura finanziaria delle funzioni amministrative in capo agli Enti;
d) le modalità di esercizio della potestà di vigilanza e sanzionatoria, in
relazione alla corretta osservanza della disciplina legislativa e

regolamentare.
                  CAPO II
Funzioni amministrative e programmazione
ARTICOLO 6
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di
coordinamento e di controllo, nonché i compiti espressamente riservati dalla

presente legge.
2. Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni
di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della
Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge.

3. La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi di accertamento
dell’esistenza di diritti di uso civico, secondo le norme del regolamento

regionale.
ARTICOLO 7
(Funzioni delle Province)
1. Nelle materie disciplinate dalla presente legge, le Province esercitano le
funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree
intercomunali o all’intero territorio provinciale ed in tale ambito:
a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla base
di programmi da esse predisposti;

b) realizzano iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore della
valorizzazione produttiva e ambientale delle terre di uso civico;

c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai Comuni ai fini della
programmazione della Regione;

d) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la
richiedano, con particolare riferimento ai procedimenti di vigilanza;

e) realizzano iniziative divulgative per lo studio e la valorizzazione delle
terre di uso civico.
ARTICOLO 8
(Ricognizione e inventario delle terre civiche)
1. La Regione provvede alla ricognizione generale degli usi civici e alla
formazione di un inventario generale delle terre di uso civico, mediante

l’adozione di piani di intervento, da approvarsi con deliberazioni della
Giunta regionale aventi natura non regolamentare, entro 120 giorni

dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 9
(Ricognizione generale delle terre civiche)
1. La Regione, d’intesa con i Comuni, provvede alla ricognizione generale
degli usi civici esistenti sul territorio regionale, mediante un piano

straordinario di accertamento.
2. A tal fine, con la deliberazione prevista all’articolo precedente, la
Giunta adotta il piano, che dovrà contenere:

a) l’individuazione dei criteri per la identificazione da parte dei Comuni dei
diritti di uso civico su terre private e dei beni del demanio civico comunale,

nonché di ogni altro diritto analogo;
b) modalità e tempi con cui i Comuni dovranno trasmettere le informazioni, i
dati e i documenti in
loro possesso circa le terre di uso civico ricadenti nell’ambito del

territorio di competenza;
c) a distinzione delle terre di uso civico, secondo la loro destinazione
agricola, forestale e pastorale, in relazione alle potenzialità produttive o

alla valenza paesaggistica e ambientale dei terreni.
ARTICOLO 10
(Inventario generale delle terre civiche)
1. La Regione, d’intesa con i Comuni, provvede a formare l’inventario generale
delle terre civiche.
2. L’inventario, tenuto dalla Regione, costituisce il documento ufficiale per
la programmazione degli interventi di utilizzazione recupero e valorizzazione

dei terreni di uso civico.
3. Il piano per la redazione dell’inventario delle terre civiche, comprende:
a) le modalità per la redazione e l’aggiornamento dell’inventario generale, da
formarsi mediante descrizione tecnico-catastale e cartografica dei beni e

mediante supporto informatico;
b) la struttura regionale competente alla tenuta dell’inventario e le modalità
di accesso alla
documentazione costituente l’inventario;

c) le modalità di raccolta di dati, informazioni e documenti, dai Comuni e dal
Ministero, per quest’ultimo relativamente alla fase precedente al

trasferimento di funzioni alle Regioni.
ARTICOLO 11
(Realizzazione della ricognizione e dell’inventario generale)
1. Il piano di ricognizione delle terre di uso civico e di redazione
dell’inventario, prevedono preferibilmente l’utilizzazione di personale

precario ovvero personale addetto alla manutenzione idraulico-forestale; i
piani stessi prevedono l’inserimento organico nella programmazione dei fondi

europei per il periodo 2007-2013.
ARTICOLO 12
(Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche)
1. I Comuni predispongono e approvano con deliberazione consiliare il piano di
valorizzazione e di recupero delle terre di uso civico ricadenti nelle

rispettive circoscrizioni.
2. Il piano contiene le indicazioni programmatiche sulla gestione, l’utilizzo
e la destinazione dei beni e diritti di uso civico, finalizzate allo sviluppo

socio-economico delle comunità interessate e allo sfruttamento conforme al
pubblico interesse, alla tutela e valorizzazione ambientale e alla

preservazione degli equilibri idro-geologici.
3. Il piano contiene altresì le disposizioni generali sulla destinazione delle
terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione

dell’ubicazione, della qualità e della produttività, e sulle eventuali diverse
destinazioni.

4. Nel regolamento regionale sono previste forme di partecipazione al
procedimento di approvazione del piano, volte a consentire la proposizione,

nella fase endoprocedimentale, da parte di cittadini, Enti o Associazioni, di
osservazioni, deduzioni e documenti.
ARTICOLO 13
(Albo regionale degli Istruttori e periti demaniali)
1. E’ istituito l’albo regionale degli istruttori e Periti demaniali in
materia di usi civici.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplinala formazione,
la tenuta e l’accesso all’albo, che sarà diviso in due sezioni:

a) sezione a) in cui sono iscritti gli Istruttori demaniali, figure
professionali che espletano la fase di accertamento delle aree soggette a usi

civici, sotto il profilo storico, tecnico e giuridico, al fine di verificare
gli ambiti territoriali appartenenti ai demani civici e soggetti diritti di

uso civico;
b) sezione b) in cui sono iscritti i Periti demaniali, figure tecniche, che
operano la fase di verifica dello stato di fatto delle terre e la conseguente

successiva sistemazione, quale legittimazione, reintegra, affrancazione.
3. Presso il Dipartimento regionale competente è istituita la Commissione per
la vigilanza sull’albo, formata da un dirigente regionale, da un docente

universitario, da un esperto in materie tecniche e da un esperto in materie
giuridiche.

4. Il regolamento disciplina la nomina dei membri, la costituzione della
Commissione, il funzionamento, nonché i rimborsi e le indennità ai membri

della stessa.
5. La Giunta regionale promuove la organizzazione di appositi corsi di
formazione e/o qualificazione professionale per i periti e, istruttori

demaniali, anche tramite la stipula di convenzioni con Università od Ordini
professionali.
CAPO III
Procedimenti amministrativi in materia di
usi civici
ARTICOLO 14
(Conferimento di funzioni ai Comuni)
1. Le funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la
verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di
occupazioni abusive e l’affrancazione, la gestione e la classificazione dei
terreni di uso civico, sono conferite ai Comuni.

2. Se le terre oggetto di usi civici sono comprese nel territorio di più
Comuni, la funzione amministrativa compete all’Amministrazione provinciale.

3. I Comuni, nell’esercizio delle funzioni conferite, adottano le eventuali
forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del Decreto

legislativo 18/8/2000 n. 267, per la migliore efficienza dei compiti
amministrativi affidati.
ARTICOLO 15
(Procedimento)
1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la
competenza di altro organo, adottano l’atto finale del procedimento con
deliberazione della Giunta comunale in esito
all’istruttoria affidata al
perito o all’istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari.

2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo della
Giunta regionale, che esercita l’esame di legittimità e la valutazione di

merito sul provvedimento, previa istruttoria del Dipartimento competente.
3. La Giunta regionale esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali,
che devono essere trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e

degli atti istruttori, nel termine di 90 giorni dalla ricezione: decorsi i
quali il provvedimento comunale è tacitamente approvato.

4. La Giunta o il Dipartimento possono chiedere, per una sola volta,
chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il temine è

interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti
richiesti.

5. Ove l’Amministrazione regionale ritenga illegittimo il provvedimento
comunale ricusa il visto e restituisce gli atti al Comune per le ulteriori

determinazioni.
6. Ove la Giunta regionale valuti nel merito inefficaci o insufficienti o
inopportune le scelte dell’Amministrazione comunale, restituisce gli atti al

Comune imponendo le prescrizioni necessarie ovvero disponendo la rinnovazione
del procedimento e dell’istruttoria sui punti non approvati.

7. Il controllo previsto dai commi precedenti si applica a tutti i
procedimenti di competenza degli Enti locali in materia di usi civici.

8. Le spese per l’istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di
periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate

e sono determinati alle norme del regolamento regionale, che disciplina
altresì l’eventuale imposizione di tasse per diritti di segreteria.

9. I procedimenti in materia di usi civici possono essere definiti per mezzo
della conferenza di servizi disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e

dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 in quanto applicabili.
ARTICOLO 16
(Poteri sostitutivi)
1. In caso di mancata attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni e
dei compiti conferiti ai sensi della presente legge, la Regione esercita il

potere sostitutivo sugli Enti locali inadempienti.
2. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’
Assessore competente per materia, assegna all’ente inadempiente il termine di

novanta giorni per provvedere.
3. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Giunta regionale, dispone
l’intervento sostitutivo con un commissario ad actus, nominato secondo quanto

previsto dalla legislazione vigente, che provvede entro novanta giorni, ovvero
avoca all’amministrazione regionale il procedimento, impartendo le opportune

disposizioni per la sua definizione.
4. Gli oneri finanziari dell’intervento sono a carico dell’ente inadempiente.
ARTICOLO 17
(Liquidazione)
1. I comuni esercitano la funzione amministrativa concernente la liquidazione
degli usi civici nel rispetto della legge e del regolamento regionale.

2. Il procedimento è intrapreso su istanza del privato proprietario o
d’iniziativa del Comune.

3. Il regolamento regionale detta nome di attuazione volte individuare con
certezza il diritto di proprietà privata, a semplificare il procedimento e a

consentirne la rapida definizione, favorendo la chiarificazione delle
situazioni di gravami solo formali e la piena esplicazione del diritto di

proprietà privata.
4. Possono essere altresì dettate norme volte a consentire in via semplificata
la liquidazione di usi civici nel caso in cui il bene ricada in zone
urbanizzate tali da non avere più in alcun modo la destinazione e la funzione
di uso collettivo.

5. Nel caso previsto dal comma precedente, e in ogni altro caso in cui appaia
prevalente la definizione del procedimento mediante liberazione dei terreni

contro il pagamento al Comune di un compenso una tantum, il regolamento
regionale consente il versamento delle somme e ne disciplina la

quantificazione.
6. E’ comunque ammessa, su opzione del proprietario privato la liquidazione
degli usi civici mediante cessione al Comune di una porzione del terreno,

ovvero mediante instaurazione del rapporto enfiteutico, in base agli articoli
5, 6 e 7 della legge 16 giugno l927 n. 1766 e secondo le norme del regolamento

regionale.
ARTICOLO 18
(Verifica demaniale)
1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre
oggetto di usi civici è esercitata dal Comune, in esecuzione degli atti di

accertamento adottati dall’Amministrazione regionale e dell’inventario
generale.

2. A tali fini il Comune, d’ufficio o su impulso di privati, Enti o
Associazioni, che procede alla ricognizione delle terre di uso civico, procede

alla individuazione dei confini, accerta le eventuali occupazioni abusive,
verifica lo stato dei terreni e gli eventuali danneggiamenti al patrimonio

boschivo, agricolo, fluviale e all’equilibrio idro- geologico.
3. La verifica è conclusa con provvedimento dichiarativo della situazione di
fatto e di diritto riscontrata, e con le conseguenti proposte per la

sistemazione dei terreni.
4. Ove ne sussistano i presupposti, il Comune esercita le necessarie azioni
giudiziarie a tutela del demanio civico, ivi compresa l’azione di danno

ambientale prevista dall’art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e
l’eventuale ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di indennità per

occupazione abusiva.
ARTICOLO 19
(Legittimazione)
1. L’occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la
legittimazione della detenzione di fatto senza titolo, ove ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:

a) abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o
forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;

b) la zona usurpata non interrompa la continuità del demanio civico;
c) l’occupazione duri da oltre dieci anni;
d) la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio.

2. Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del
canone enfiteutico, tenendo presente le migliorie apportate, il sacrificio

imposto alla comunità locale, la qualità del terreno e la copertura
finanziaria delle funzioni amministrative comunali, nonché i criteri di

accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante
prova certa, l’insussistenza di diritti di terzi.

3. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata la documentazione
ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione

notarile.
4. La qualità edificatoria del suolo o l’esistenza di fabbricati non
costituiscono titolo preferenziale per la legittimazione.

5. Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le
norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia, in quanto
compatibili.

6. E’ ammessa, ove ne sussistano i presupposti, la devoluzione del fondo
enfiteutico in favore del Comune.
ARTICOLO 20
(Affrancazione)
1. L’affrancazione del fondo enfiteutico è concessa dall’Ente concedente, su
richiesta dell’enfiteuta, trascorsi almeno venti anni dall’instaurazione del

rapporto di enfiteusi e dall’imposizione del canone.
2. Per l’adozione dell’atto di affrancazione devono permanere i requisiti
previsti dall’articolo precedente per la legittimazione.

3. Il regolamento regionale disciplina le modalità di determinazione del
canone di affrancazione in analogia a quanto previsto per la legittimazione,

nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di
garantire, mediante prova certa, l’insussistenza di diritti di terzi.

4. Alla domanda di affrancazione deve essere comunque allegata la
documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene ovvero idonea

certificazione notarile.
5. La qualità edificatoria del suolo o l’esistenza di fabbricati non
costituiscono titolo preferenziale per l’affrancazione.

6. Per quanto non previsto o derogato, si applica la legge 22 luglio 1966, n.
607, che disciplina altresì la fase processuale.
ARTICOLO 21
(Reintegrazione)
1. Qualora il Comune accerti l’esistenza di occupazioni abusive di beni del
demanio civico non sanate e/o non sanabili, adotta il
provvedimento di
recupero del bene oggetto di usi civici all’uso collettivo.

2. In caso di occupazione, l’Amministrazione invita l’occupante al rilascio
assegnando un termine, decorso il quale procede all’esecuzione d’ufficio ai

sensi dell’art. 21 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nelle more del perfezionamento del controllo regionale, il Comune ha
facoltà di adottare in via d’urgenza le opportune misure di tipo cautelare e/o
conservativo.

4. Il Comune adotta inoltre nei confronti del responsabile dell’eventuale
danno, l’ordine di esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla
reintegrazione, secondo quanto previsto dall’art. 160 del Codice dei Beni
culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e dalle corrispondenti norme regionali.

5. Il regolamento regionale detta le norme di dettaglio del procedimento.
ARTICOLO 22
(Vigilanza)
1. Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico
previsti negli articoli precedenti, i Comuni si avvalgono del personale di

polizia amministrativa delle Amministrazioni provinciali e del Corpo Forestale
dello Stato.

2. A tal fine la Giunta regionale promuove la conclusione di apposita
convenzione con il Corpo Forestale ovvero procede alla integrazione degli

accordi esistenti.
ARTICOLO 23
(Gestione dei beni di uso civico)
1. Il Comune adotta ogni atto di gestione dei beni di uso civico, con il fine
di conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni nel rispetto delle

finalità previste dall’art. 1 della presente legge.
2. L’Ente titolare del bene approva gli atti concernenti la variazione
dell’uso in atto, nell’ambito della destinazione di utilizzazione collettiva.

3. Il Comune dispone altresì l’eventuale concessione in uso esclusivo o in
affitto a privati o aziende, determinando la durata del contratto e

l’ammontare del canone nell’ambito delle disposizioni del regolamento
regionale.
ARTICOLO 24
(Cessazione dei diritti di uso civico -
declassificazione – alienazione)
1. La cessazione definitiva dei diritti di uso civico è disposta con
deliberazione del Consiglio comunale, qualora i terreni abbiano
irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale
di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi, secondo il piano di

valorizzazione e di recupero previsto dall’articolo 12.
2. Il provvedimento consiliare opera la declassificazione dei beni del demanio
civico e dispone in merito alla futura destinazione dei beni, in conformità
allo strumento urbanistico e sulla base della valutazione dell’interesse
collettivo e della convenienza economica per l’Ente.

3. Allo stesso modo si provvede nel caso di alienazione o permuta dei beni del
demanio civico comunale.

4. Si applicano le forme di partecipazione al procedimento previste all’art.
12 comma 4.

                  CAPO IV
Norme transitorie
ARTICOLO 25
(Norma sul trasferimento di competenza)
1. Al momento dell’entrata in vigore della presente legge, cessano di diritto
le competenze attualmente in capo alla Regione.
2. I procedimenti amministrativi su istanza di parte privata, la cui domanda

sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge, sono definiti
dall’Amministrazione regionale con l’applicazione delle nuove disposizioni.
ARTICOLO 26
(Norma transitoria per le aree urbane)
1. In via transitoria, i procedimenti di cui agli articoli 17, 19 e 20,
possono essere definiti in via semplificata, ove abbiano ad oggetto aree con

destinazione urbanistica edificatoria, commerciale o industriale, ovvero aree
parzialmente o completamente edificate o pertinenze di fondi urbani.

2. Nel caso di aree edificate, il procedimento semplificato è ammesso nel caso
in cui l’edificazione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al
momento dell’edificazione e per i casi in cui sia stata già presentata domanda
in sanatoria.

3. La legittimazione e/o affrancazione in forma semplificata avvengono in
favore dell’occupatore che detenga l’immobile da almeno dieci anni, compresi
gli eventuali danti causa, e ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di
data certa anteriore al 30 giugno 1997.

4. La liquidazione secondo il procedimento semplificato si verifica in favore
del soggetto munito di titolo di acquisto informa pubblica, anteriore al 30

giugno 2007.
5. La qualità di suolo edificatorio, commerciale o industriale dovrà risultare
in tutti i casi dallo strumento urbanistico comunale, valido ed efficace,
entrato in vigore prima del 30 giugno 2007.
ARTICOLO 27
(Procedimento semplificato)
1. Il procedimento ai sensi dell’articolo precedente è instaurato su richiesta
degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune a pena di

decadenza entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. All’istanza di legittimazione, affrancazione o liquidazione deve essere
allegato l’atto scritto di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo precedente, il

certificato di destinazione urbanistica, il permesso di costruire in caso di
suoli edificati e la ricevuta di pagamento al Comune interessato della somma

di cui all’articolo che segue, la documentazione attestante il diritto alla
eventuale riduzione del corrispettivo, nonché una perizia tecnica giurata

attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il
criterio di calcolo seguito per la determinazione del canone.

3. Per la decisione del1’istanza, non è necessario parere della Comunità
montana, né approvazione o visto regionale.

4. L’istanza si intende favorevolmente accolta ove il comune non comunichi
entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione il rigetto della

stessa, ovvero rappresenti esigenze istruttorie o richieda l’integrazione di
atti o documenti, nel qual caso, il termine è interrotto e riprende a
decorrere per ulteriori centoventigiorni dall’espletamento dell’istruttoria o
dall’integrazione documentale.

5. In fase transitoria, la legittimazione può essere contestuale
all’affrancazione.
ARTICOLO 28
(Canoni e corrispettivi)
1. Il prezzo di legittimazione delle aree è determinato per ogni metro-
quadrato in ragione del valore medio della coltura più redditizia della

corrispondente regione agraria, come determinato per l’anno precedente ai
sensi dell’art. 16 della legge 22 ottobre1971 n. 865, con fissazione di somme

pari al:
a) 30% del valore sopra citato, per le aree edificabili, edificate o con
destinazione commerciale o industriale;

b) 20% del suddetto valore, per gli edifici destinati a prima casa, del
richiedente o del coniuge anche separato o divorziato ovvero di discendenti

in linea retta di secondo grado.
2. Ai sensi del comma precedente, per le aree edificate si calcolano le
superfici dell’area di sedime del fabbricato e le relative pertinenze.

3. Il prezzo di affrancazione e di liquidazione delle aree è determinato nella
misura pari al cinquanta per cento delle somme determinate ai sensi dei comma

precedenti.
4. Il prezzo di affrancazione delle aree edificate di cui al comma 1 può
essere corrisposto dai soggetti legittimati attraverso un canone agevolato in

via rateale suddivisibile in sei mensilità.
ARTICOLO 29
(Riduzioni)
1. I soggetti richiedenti e titolari dei diritti di cui
agli articoli
precedenti che siano residenti da oltre vent’anni nel Comune interessato
ovvero dimostrino per iscritto la proprietà o il possesso indisturbato del
bene per un periodo superiore a vent’anni avranno diritto a una riduzione del
10% del corrispettivo come determinato in applicazione dell’articolo
precedente.
Norme finali
ARTICOLO 30
(Norma finanziaria)
CAPO V
1. Alla copertura finanziaria delle spese di parte corrente relative
all’attuazione della presente legge, determinati per l’esercizio finanziario

2007 in euro 60.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB
8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio,

inerente a “Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione
recanti spese di parte corrente”, il cui stanziamento viene ridotto del

medesimo importo.
2. Alla copertura finanziaria delle spese di investimento relative
all’attuazione della presente legge, determinati per l’esercizio finanziario

2007 in euro 80.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB
8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio,

inerente a “Fondi per provvedimenti legislativi, in corso di approvazione
recanti spese in conto capitale”, il cui stanziamento viene ridotto del

medesimo importo.
3. La disponibilità finanziaria di cui ai commi precedenti è utilizzata
nell’esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico della

funzione obiettivo 3.2.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio
2007.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al
documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.

8.
4. Per gli anni successivi alla copertura finanziaria degli oneri relativi,
quantificati a regime in euro
investimento, si fa
fronte con l’approvazione del
annuale e con la legge
finanziaria che l’accompagna.
200.000,00 per le spese di
bilancio di previsione
ARTICOLO 31
(Pubblicazione)
1. La presente legge entra in
successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla

osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 21 agosto 2007
Loiero

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